La legislazione penale offre alla sfera sessuale dell’individuo una tutela racchiusa in un coacervo di disposizioni che, dopo la riforma organica del 1996, hanno subito numerosi interventi legislativi stratificatisi nel tempo, in parte figli della legislazione europea, in parte frutto anche delle contingenze emotive legate a vicende interne. L’ordinamento penale tutela la sessualità come una libertà negativa, fondata sull’obbligo di astensione dall’interferire e dal realizzare fatti nell’ambito della sfera sessuale di una persona senza il consenso di questa. Per quanto attiene la tutela della sessualità del minore il discorso cambia poiché non viene tutelata solo la sua libertà sessuale ma in primis il corretto sviluppo della sua personalità in ambito sessuale, partendo dall’assunto che l’abuso sessuale è uno degli eventi più impattanti che possono colpire il minore, in quanto capace di alterare il suo naturale sviluppo psico-fisico e la capacità di relazionarsi con gli altri. Nonostante il legislatore abbia voluto garantire al minore anche una forma di tutela anticipata, reprimendo le attività che in qualche misura sono prodromiche e strumentali alla pratica della pedofilia, l’abuso sessuale su minori è purtroppo un’ingombrante realtà della nostra criminalità, in particolare di quella sommersa, per tale motivo i casi conosciuti dalle autorità vengono definiti come “la punta di un iceberg". Va detto però che il numero delle denunce relative a questi reati negli ultimi anni è aumentato, riducendo così, almeno in parte, il numero oscuro degli stessi, ciò anche grazie a disposizioni legislative che hanno introdotto strumenti utili a una più incisiva repressione dei reati sessuali e a una migliore tutela della vittima, soprattutto se minorenne: come la legge 15 febbraio 1996 n. 66 e la legge 3 agosto 1998 n.269. La fattispecie che, accanto a quella di violenza sessuale (articolo 609 bis del codice penale), costituisce la seconda colonna portante del sistema dei delitti sessuali è quella prevista all’articolo 609 quater cp che incrimina gli atti sessuali realizzati con un minore consenziente. È quindi un’ipotesi autonoma di reato, non una circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale, configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e che si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati all’articolo 609 bis, i quali realizzano invece la fattispecie aggravata prevista all’articolo 609 ter, comma 1, n. 1. Il presente elaborato è dedicato all’analisi della fattispecie prevista all’articolo 609 quater cp, partendo dall’evoluzione legislativa per trattare poi gli elementi costitutivi della fattispecie, le previsioni circostanziali e i rapporti con gli altri reati.

Atti sessuali con minori

GIANESE, CECILIA
2023/2024

Abstract

La legislazione penale offre alla sfera sessuale dell’individuo una tutela racchiusa in un coacervo di disposizioni che, dopo la riforma organica del 1996, hanno subito numerosi interventi legislativi stratificatisi nel tempo, in parte figli della legislazione europea, in parte frutto anche delle contingenze emotive legate a vicende interne. L’ordinamento penale tutela la sessualità come una libertà negativa, fondata sull’obbligo di astensione dall’interferire e dal realizzare fatti nell’ambito della sfera sessuale di una persona senza il consenso di questa. Per quanto attiene la tutela della sessualità del minore il discorso cambia poiché non viene tutelata solo la sua libertà sessuale ma in primis il corretto sviluppo della sua personalità in ambito sessuale, partendo dall’assunto che l’abuso sessuale è uno degli eventi più impattanti che possono colpire il minore, in quanto capace di alterare il suo naturale sviluppo psico-fisico e la capacità di relazionarsi con gli altri. Nonostante il legislatore abbia voluto garantire al minore anche una forma di tutela anticipata, reprimendo le attività che in qualche misura sono prodromiche e strumentali alla pratica della pedofilia, l’abuso sessuale su minori è purtroppo un’ingombrante realtà della nostra criminalità, in particolare di quella sommersa, per tale motivo i casi conosciuti dalle autorità vengono definiti come “la punta di un iceberg". Va detto però che il numero delle denunce relative a questi reati negli ultimi anni è aumentato, riducendo così, almeno in parte, il numero oscuro degli stessi, ciò anche grazie a disposizioni legislative che hanno introdotto strumenti utili a una più incisiva repressione dei reati sessuali e a una migliore tutela della vittima, soprattutto se minorenne: come la legge 15 febbraio 1996 n. 66 e la legge 3 agosto 1998 n.269. La fattispecie che, accanto a quella di violenza sessuale (articolo 609 bis del codice penale), costituisce la seconda colonna portante del sistema dei delitti sessuali è quella prevista all’articolo 609 quater cp che incrimina gli atti sessuali realizzati con un minore consenziente. È quindi un’ipotesi autonoma di reato, non una circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale, configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e che si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati all’articolo 609 bis, i quali realizzano invece la fattispecie aggravata prevista all’articolo 609 ter, comma 1, n. 1. Il presente elaborato è dedicato all’analisi della fattispecie prevista all’articolo 609 quater cp, partendo dall’evoluzione legislativa per trattare poi gli elementi costitutivi della fattispecie, le previsioni circostanziali e i rapporti con gli altri reati.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/112196