Il presente elaborato ha lo scopo di esaminare il disturbo di personalità configurabile come causa di esclusione dell’imputabilità dell’autore del reato. I disturbi di personalità sono patologie psichiatriche introdotte ufficialmente nella nosografia psichiatrica nel 1980, mediante la terza edizione del DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Nel primo capitolo viene analizzato il concetto di personalità, per poi osservare nel dettaglio i dieci disturbi di personalità previsti dal DSM-5. Al fine di accertare la presenza o meno del disturbo di personalità nel contesto del procedimento penale risulta necessario disporre una perizia psichiatrica, tuttavia, essa può essere effettuata a distanza di un tempo non indifferente rispetto al fatto oggetto del procedimento, e il giudizio si basa sulla condizione clinica esistente al momento della visita. Frequentemente la documentazione, che potrebbe essere idonea a proporre la vicenda in una differente prospettiva, non viene analizzata a dovere; seguire uno schema di valutazione psicopatologica forense potrebbe rivelarsi utile al fine di ridurre il carico di giudizi (il cui numero è in continua crescita) che risultano improntati a criteri intensamente influenzati dall’aspetto categoriale. Ovviamente, approcciarsi attraverso una modalità di questo tipo implica un appesantimento dell’aspetto descrittivo, perciò si configura l’eventualità che il medesimo evento possa subire svariate descrizioni. Il secondo capitolo analizza la perizia psichiatrica e la figura del perito, osservando come la valutazione psichiatrico forense, mediante lo studio degli atti e il confronto con gli esperti e con i giuristi, sia in grado di proporre un confronto delle differenti descrizioni dell’evento, ottenendo così un’interpretazione adeguata al caso. Successivamente, il terzo capitolo approfondisce i requisiti che devono sussistere affinché il disturbo di personalità possa effettivamente configurare una causa di esclusione dell’imputabilità, con una panoramica generale dell’istituto dell’imputabilità stessa e, di conseguenza, della punibilità; in particolare è necessario che la gravità e l’intensità del disturbo possano escludere, o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, ed è altresì necessario che vi sia il nesso eziologico con l’azione criminosa concreta, questi requisiti richiedono l’accertamento da parte del giudice. Infine, il quarto capitolo propone la giurisprudenza relativa, a partire dalla pronuncia cardine delle Sezioni Unite in materia, la Sentenza Raso. Dal momento che nel contesto della valutazione psichiatrico forense rileva non la diagnosi categoriale, bensì l’aspetto dimensionale, in quanto si fa riferimento allo stato di mente presente al momento del fatto costituente reato, non sussistono motivazioni per escludere dal giudizio circa la non imputabilità anche le condizioni di grave disturbo di personalità, nel caso in cui sia riscontrata la presenza di una condizione psicotica al momento dei fatti esaminati.
Il disturbo di personalità quale causa di esclusione dell'imputabilità del soggetto agente
SBRANA, LETIZIA
2022/2023
Abstract
Il presente elaborato ha lo scopo di esaminare il disturbo di personalità configurabile come causa di esclusione dell’imputabilità dell’autore del reato. I disturbi di personalità sono patologie psichiatriche introdotte ufficialmente nella nosografia psichiatrica nel 1980, mediante la terza edizione del DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Nel primo capitolo viene analizzato il concetto di personalità, per poi osservare nel dettaglio i dieci disturbi di personalità previsti dal DSM-5. Al fine di accertare la presenza o meno del disturbo di personalità nel contesto del procedimento penale risulta necessario disporre una perizia psichiatrica, tuttavia, essa può essere effettuata a distanza di un tempo non indifferente rispetto al fatto oggetto del procedimento, e il giudizio si basa sulla condizione clinica esistente al momento della visita. Frequentemente la documentazione, che potrebbe essere idonea a proporre la vicenda in una differente prospettiva, non viene analizzata a dovere; seguire uno schema di valutazione psicopatologica forense potrebbe rivelarsi utile al fine di ridurre il carico di giudizi (il cui numero è in continua crescita) che risultano improntati a criteri intensamente influenzati dall’aspetto categoriale. Ovviamente, approcciarsi attraverso una modalità di questo tipo implica un appesantimento dell’aspetto descrittivo, perciò si configura l’eventualità che il medesimo evento possa subire svariate descrizioni. Il secondo capitolo analizza la perizia psichiatrica e la figura del perito, osservando come la valutazione psichiatrico forense, mediante lo studio degli atti e il confronto con gli esperti e con i giuristi, sia in grado di proporre un confronto delle differenti descrizioni dell’evento, ottenendo così un’interpretazione adeguata al caso. Successivamente, il terzo capitolo approfondisce i requisiti che devono sussistere affinché il disturbo di personalità possa effettivamente configurare una causa di esclusione dell’imputabilità, con una panoramica generale dell’istituto dell’imputabilità stessa e, di conseguenza, della punibilità; in particolare è necessario che la gravità e l’intensità del disturbo possano escludere, o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, ed è altresì necessario che vi sia il nesso eziologico con l’azione criminosa concreta, questi requisiti richiedono l’accertamento da parte del giudice. Infine, il quarto capitolo propone la giurisprudenza relativa, a partire dalla pronuncia cardine delle Sezioni Unite in materia, la Sentenza Raso. Dal momento che nel contesto della valutazione psichiatrico forense rileva non la diagnosi categoriale, bensì l’aspetto dimensionale, in quanto si fa riferimento allo stato di mente presente al momento del fatto costituente reato, non sussistono motivazioni per escludere dal giudizio circa la non imputabilità anche le condizioni di grave disturbo di personalità, nel caso in cui sia riscontrata la presenza di una condizione psicotica al momento dei fatti esaminati.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/107824