This paper intends to describe the organization of the public prosecutor's office: the starting point is the analysis of the constitutional guarantees established for members of the public prosecutor's office, with particular attention to the interpretative issues posed by the formulation of art. 107, paragraph 4, of the Constitution. Moving the focus on the supranational level, both the jurisprudence of the Strasbourg Court and the Court of Justice of the European Union are taken into consideration from the same point of view of public prosecutors’ guarantees. The hierarchical structure within the prosecutor's offices is illustrated through the analysis of the Legislative Decree n. 106 of 20 February 2006 and the council regulations issued concerning this matter. An essential point of the essay is the analysis of the organizational project of public prosecutor’s office from the dual point of view of content and adoption procedure, paying attention to innovations introduced by Law n. 71 of 17 June 2022: the thesis is that the two areas in which the discretionary power attributed to the head of the public prosecutor's office emerges strongly are those of the identification of specialised groups and the elaboration of priority criteria. With regard to the former, the recently adopted Law no. 168 of 24 November 2023 established that if the prosecutor constitutes such working groups, he must assign the care of affairs relating to violence against women and domestic violence to one of these groups. At this point, the essay deepens the peculiarities of the group designated to investigate on mafia’s crimes. This detailed study constitutes an opportunity to describe some peculiarities of the National Anti-Mafia and Anti-Terrorism Directorate and, because of the extension of the latter office’s competence to terrorist crimes, the problems that some public prosecutor’s offices find in their repression. Regarding priority criteria, the paper focuses, first of all, on doubts, raised by a part of the doctrine, about their compatibility with the constitutional text. Secondly, it analyzes the long path that led to their affirmation, in which some "pioneering" initiatives of the heads of the Turin prosecutor's offices played a crucial role. In the course of time, many voices have been raised in doctrine asking the lawgiver to fix priority criteria because they believe that these criteria represent a fundamental choice of criminal policy. This line of thought was followed with Law n. 71 of 2022 and Legislative Decree n. 150 of 10 October 2022: these orders state that Parliament has only to identify general criteria and that, in accordance with these general guidelines, the heads of public prosecutors' offices must specify the priority criteria (with the consequent duty for the office's magistrates to comply with them). The paper does not intend to explain the above-mentioned issues only from a theoretical-normative point of view: for this reason, in the concluding part, a comparison of the current choices of the Public Prosecutor's Offices of Turin, Naples and Cuneo about specialized groups and priority criteria will be illustrated.
Il contributo intende descrivere l’assetto organizzativo del pubblico ministero: il punto di partenza è costituito dall’analisi delle disposizioni costituzionali che si riferiscono a tale figura, con una particolare attenzione alle questioni interpretative poste dalla lettera dell’art. 107, comma 4, Cost. e alle diverse teorie che si sono sviluppate in merito alle garanzie che per Costituzione spettano ai magistrati requirenti. Volgendo lo sguardo al piano sovranazionale, il contributo prende in considerazione, sotto il medesimo profilo delle garanzie da attribuire ai magistrati del pubblico ministero, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La struttura gerarchica presente negli uffici di procura viene esaminata alla luce delle disposizioni del d. lgs. n. 106 del 2006 e della normativa consiliare elaborata al riguardo. È centrale l’analisi del progetto organizzativo dell’ufficio requirente sotto il duplice profilo del contenuto e del procedimento di adozione, anche alla luce delle novità introdotte dalla l. n. 71 del 2022: la tesi che si vuole sostenere è che i due ambiti in cui emerge con forza il potere discrezionale attribuito al capo della procura sono quelli dell’individuazione dei gruppi specializzati e dell’elaborazione dei criteri di priorità. Per quanto riguarda i primi, si deve dare atto di un recente intervento normativo (l. n. 168 del 2023) che ha previsto l’obbligo per il procuratore, nel caso in cui costituisca tali gruppi di lavoro, di assegnare a uno di essi la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Inoltre, si intende svolgere un approfondimento sulla direzione distrettuale antimafia. L’analisi delle sue caratteristiche costituirà l’occasione per evidenziare sia alcune peculiarità della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sia i problemi che, proprio a causa dell’estensione della competenza della D.N.A.A. ai reati di terrorismo, si pongono a livello distrettuale per la trattazione di questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri di priorità, l’attenzione è rivolta, in primis, ai dubbi, sollevati da una parte della dottrina, circa la loro compatibilità con il testo costituzionale. In secondo luogo, viene descritto il lungo cammino che ha portato alla loro affermazione, a partire da alcune iniziative “pioneristiche” dei capi delle procure torinesi. Sono state molte le voci in dottrina che hanno chiesto un intervento del Parlamento nella definizione di tali criteri, in quanto essi costituiscono una fondamentale scelta di politica criminale. Questa linea di pensiero è stata seguita con la l. n. 71 del 2022 e con il d. lgs. n. 150 del 2022: questi due interventi normativi prevedono che il Parlamento individui dei criteri generali e che, tenendo conto di questi ultimi, i capi degli uffici requirenti procedano a individuare i criteri di priorità (con conseguente obbligo per i magistrati dell’ufficio di attenervisi). Il contributo non intende analizzare le summenzionate questioni soltanto da un punto di vista teorico-normativo: nella parte conclusiva viene svolta un’analisi delle scelte in materia di gruppi specializzati e di criteri di priorità contenute nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica presso i tribunali di Torino, Napoli e Cuneo, mettendole a confronto tra loro.
Assetto organizzativo del pubblico ministero fra Costituzione e "riforma Cartabia"
NEGRO, MARCO
2022/2023
Abstract
Il contributo intende descrivere l’assetto organizzativo del pubblico ministero: il punto di partenza è costituito dall’analisi delle disposizioni costituzionali che si riferiscono a tale figura, con una particolare attenzione alle questioni interpretative poste dalla lettera dell’art. 107, comma 4, Cost. e alle diverse teorie che si sono sviluppate in merito alle garanzie che per Costituzione spettano ai magistrati requirenti. Volgendo lo sguardo al piano sovranazionale, il contributo prende in considerazione, sotto il medesimo profilo delle garanzie da attribuire ai magistrati del pubblico ministero, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La struttura gerarchica presente negli uffici di procura viene esaminata alla luce delle disposizioni del d. lgs. n. 106 del 2006 e della normativa consiliare elaborata al riguardo. È centrale l’analisi del progetto organizzativo dell’ufficio requirente sotto il duplice profilo del contenuto e del procedimento di adozione, anche alla luce delle novità introdotte dalla l. n. 71 del 2022: la tesi che si vuole sostenere è che i due ambiti in cui emerge con forza il potere discrezionale attribuito al capo della procura sono quelli dell’individuazione dei gruppi specializzati e dell’elaborazione dei criteri di priorità. Per quanto riguarda i primi, si deve dare atto di un recente intervento normativo (l. n. 168 del 2023) che ha previsto l’obbligo per il procuratore, nel caso in cui costituisca tali gruppi di lavoro, di assegnare a uno di essi la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Inoltre, si intende svolgere un approfondimento sulla direzione distrettuale antimafia. L’analisi delle sue caratteristiche costituirà l’occasione per evidenziare sia alcune peculiarità della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sia i problemi che, proprio a causa dell’estensione della competenza della D.N.A.A. ai reati di terrorismo, si pongono a livello distrettuale per la trattazione di questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri di priorità, l’attenzione è rivolta, in primis, ai dubbi, sollevati da una parte della dottrina, circa la loro compatibilità con il testo costituzionale. In secondo luogo, viene descritto il lungo cammino che ha portato alla loro affermazione, a partire da alcune iniziative “pioneristiche” dei capi delle procure torinesi. Sono state molte le voci in dottrina che hanno chiesto un intervento del Parlamento nella definizione di tali criteri, in quanto essi costituiscono una fondamentale scelta di politica criminale. Questa linea di pensiero è stata seguita con la l. n. 71 del 2022 e con il d. lgs. n. 150 del 2022: questi due interventi normativi prevedono che il Parlamento individui dei criteri generali e che, tenendo conto di questi ultimi, i capi degli uffici requirenti procedano a individuare i criteri di priorità (con conseguente obbligo per i magistrati dell’ufficio di attenervisi). Il contributo non intende analizzare le summenzionate questioni soltanto da un punto di vista teorico-normativo: nella parte conclusiva viene svolta un’analisi delle scelte in materia di gruppi specializzati e di criteri di priorità contenute nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica presso i tribunali di Torino, Napoli e Cuneo, mettendole a confronto tra loro.File | Dimensione | Formato | |
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