Con il presente lavoro ci si prefigge l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte in materia di contratto di trasporto su rotaie, in particolare esaminando la disciplina che regola questo peculiare negozio e le principali problematiche interpretative che ancora oggi riguardano la tutela del viaggiatore. La nozione di trasporto si rinviene all'art. 1678 c.c., che definisce il relativo contratto come quello attraverso cui un soggetto (vettore), assume l'obbligazione, dietro richiesta di terzi e a fronte di corrispettivo, di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone. Da detto inquadramento discende che il vettore è tenuto all'esecuzione di una prestazione che comporta alcuni rischi insiti nella prestazione medesima, che sono in toto a suo carico, sia che non si raggiunga il risultato, sia che il risultato venga conseguito attraverso l'impiego di mezzi e risorse maggiori a causa di eventuali difficoltà emerse nell'esecuzione del trasporto.Quello del trasporto ferroviario costituisce il primo settore in cui si è esplicato il processo di unificazione del diritto privato mediante la normativa uniforme, anticipando esperienze che si sarebbero di lì a breve verificate anche in altri settori del trasporto Guardando all’evoluzione giurisprudenziale, occorre precisare che la giurisprudenza di merito, spesso, ha considerato le condizioni generali poste dal vettore ferroviario alla stregua di clausole negoziali, laddove non siano riprodotte in testi legislativi o regolamentari, in modo da fornire una tutela maggiore al viaggiatore mediante il sindacato di vessatorietà ex art. 1341 c.c. ed ex artt. 36 ss. Del Codice del Consumo, con successiva approvazione di dette regole attraverso un atto avente forza di legge. La disciplina concernente l’onere di prova è stata modificata con la riforma del 1977, prevedendo che il passeggero danneggiato in relazione all’esercizio ferroviario dovesse dimostrare la valida stipulazione del contratto di trasporto con il vettore ferroviario, di avere subito un pregiudizio e che il sinistro fosse avvenuto nell’ambito temporale previsto dalla normaIn conclusione, dal quadro esaminato durante il corso dell’elaborato, emerge la convinzione che le Condizioni e Tariffe del 1935 abbiano perso l’originaria configurazione a causa delle trasformazioni intervenute sia relativamente all’ordinamento giuridico in generale, sia per quanto concerne la disciplina del servizio ferroviario in particolare. La privatizzazione dell’attività ferroviaria e l’apertura al modello della concorrenza nell’organizzazione del mercato ferroviario di persone ha determinato il venire meno dei motivi alla base dell’iniziale scelta legislativa, conforme all’affidamento dell’attività, per via diretta, alla pubblica amministrazione in un contesto in cui il servizio veniva espletato in modo monopolistico.

I CONTRATTI DI TRASPORTO

IPPOLITO, FABIO
2022/2023

Abstract

Con il presente lavoro ci si prefigge l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte in materia di contratto di trasporto su rotaie, in particolare esaminando la disciplina che regola questo peculiare negozio e le principali problematiche interpretative che ancora oggi riguardano la tutela del viaggiatore. La nozione di trasporto si rinviene all'art. 1678 c.c., che definisce il relativo contratto come quello attraverso cui un soggetto (vettore), assume l'obbligazione, dietro richiesta di terzi e a fronte di corrispettivo, di trasferire da un luogo ad un altro cose o persone. Da detto inquadramento discende che il vettore è tenuto all'esecuzione di una prestazione che comporta alcuni rischi insiti nella prestazione medesima, che sono in toto a suo carico, sia che non si raggiunga il risultato, sia che il risultato venga conseguito attraverso l'impiego di mezzi e risorse maggiori a causa di eventuali difficoltà emerse nell'esecuzione del trasporto.Quello del trasporto ferroviario costituisce il primo settore in cui si è esplicato il processo di unificazione del diritto privato mediante la normativa uniforme, anticipando esperienze che si sarebbero di lì a breve verificate anche in altri settori del trasporto Guardando all’evoluzione giurisprudenziale, occorre precisare che la giurisprudenza di merito, spesso, ha considerato le condizioni generali poste dal vettore ferroviario alla stregua di clausole negoziali, laddove non siano riprodotte in testi legislativi o regolamentari, in modo da fornire una tutela maggiore al viaggiatore mediante il sindacato di vessatorietà ex art. 1341 c.c. ed ex artt. 36 ss. Del Codice del Consumo, con successiva approvazione di dette regole attraverso un atto avente forza di legge. La disciplina concernente l’onere di prova è stata modificata con la riforma del 1977, prevedendo che il passeggero danneggiato in relazione all’esercizio ferroviario dovesse dimostrare la valida stipulazione del contratto di trasporto con il vettore ferroviario, di avere subito un pregiudizio e che il sinistro fosse avvenuto nell’ambito temporale previsto dalla normaIn conclusione, dal quadro esaminato durante il corso dell’elaborato, emerge la convinzione che le Condizioni e Tariffe del 1935 abbiano perso l’originaria configurazione a causa delle trasformazioni intervenute sia relativamente all’ordinamento giuridico in generale, sia per quanto concerne la disciplina del servizio ferroviario in particolare. La privatizzazione dell’attività ferroviaria e l’apertura al modello della concorrenza nell’organizzazione del mercato ferroviario di persone ha determinato il venire meno dei motivi alla base dell’iniziale scelta legislativa, conforme all’affidamento dell’attività, per via diretta, alla pubblica amministrazione in un contesto in cui il servizio veniva espletato in modo monopolistico.
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