L’esigenza di una nuova disciplina normativa della circolazione nacque dal concorso di molteplici fattori quali: a) aumento esponenziale del numero dei veicoli; b) evoluzione tecnologica in materia di costruzione di strade e veicoli; c) accresciuta esigenza di tutelare la sicurezza stradale e di salvaguardare la vita umana; d) particolare interesse verso le tematiche dell’inquinamento e del risparmio energetico; e) adeguamento alle normative comunitarie ed internazionali. La necessità di far fronte a tali esigenze comportò l’approvazione della Legge Delega 13 giugno 1991, numero 190 a cui venne data attuazione con l’emanazione del Decreto Legislativo 30/04/1992, numero 285, meglio conosciuto come “Nuovo Codice della Strada”, entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495, quest’ultimo dopo quattro anni circa sostanzialmente modificato, pur senza alterarne l’impostazione originaria, dal D.P.R. 16 settembre 1996, numero 610 che ha riformulato numerose norme. Con la Legge Delega 22 marzo 2001, numero 85 a cui è stata data esecuzione con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, numero 9 prima e con la Legge 29 luglio 2010, numero 120 dopo, il Legislatore ha attuato due revisioni sostanziali dello stesso. Le norme che disciplinano la circolazione stradale sono contenute nel suddetto D. Lgs. n° 285, denominato Codice della Strada (CdS, in abbreviazione). Il sopra indicato Codice della Strada ha vigenza nelle aree ad uso pubblico, nelle aree private ad uso pubblico ma anche nelle aree ad esse equiparate. Esso è composto da sette titoli ma in questo elaborato verranno trattati principalmente solo i penultimi due, il titolo quinto inerente alle norme di comportamento che gli utenti della strada sono tenuti ad osservare e il titolo sesto che regola le procedure per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente codice, e nello specifico ci occuperemo solo delle violazioni amministrative in esso indicate, trascurando le violazioni di natura penale. Per quanto concerne le norme disciplinanti la procedura da applicare da parte degli organi accertatori nei confronti dei contravventori alle disposizioni amministrative codificate, si fa riferimento oltre che al Decreto Legislativo numero 285 del 1992 anche alla Legge 24 novembre 1981, numero 689, detta legge di Depenalizzazione. Il presente elaborato si prefigge lo scopo di semplificare le varie disposizioni in materia di circolazione stradale e i relativi comportamenti che si ritengono corretti sotto l’aspetto della sicurezza stradale e alle quali le persone, denominati utenti della strada, sia quando camminano e altrettanto qualora conducano un veicolo, è necessario che rispettino nel percorrere delle aree esterne ad uso pubblico o a quest’ultime equiparate. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, per circolare sulle strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, devono essere provvisti obbligatoriamente, dietro il corrispettivo di un premio, della copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi, in abbreviazione RCA, ai sensi della Legge 24/12/1969, numero 990, rimasta in vigore, seppur spesso modificata, fino all’emanazione del Codice delle Assicurazioni Private - C.A.P., Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 07/09/2005, numero 209.

Le sanzioni amministrative, con particolare riferimento alle violazioni del codice della strada

LACOGNATA, FABRIZIO
2022/2023

Abstract

L’esigenza di una nuova disciplina normativa della circolazione nacque dal concorso di molteplici fattori quali: a) aumento esponenziale del numero dei veicoli; b) evoluzione tecnologica in materia di costruzione di strade e veicoli; c) accresciuta esigenza di tutelare la sicurezza stradale e di salvaguardare la vita umana; d) particolare interesse verso le tematiche dell’inquinamento e del risparmio energetico; e) adeguamento alle normative comunitarie ed internazionali. La necessità di far fronte a tali esigenze comportò l’approvazione della Legge Delega 13 giugno 1991, numero 190 a cui venne data attuazione con l’emanazione del Decreto Legislativo 30/04/1992, numero 285, meglio conosciuto come “Nuovo Codice della Strada”, entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495, quest’ultimo dopo quattro anni circa sostanzialmente modificato, pur senza alterarne l’impostazione originaria, dal D.P.R. 16 settembre 1996, numero 610 che ha riformulato numerose norme. Con la Legge Delega 22 marzo 2001, numero 85 a cui è stata data esecuzione con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, numero 9 prima e con la Legge 29 luglio 2010, numero 120 dopo, il Legislatore ha attuato due revisioni sostanziali dello stesso. Le norme che disciplinano la circolazione stradale sono contenute nel suddetto D. Lgs. n° 285, denominato Codice della Strada (CdS, in abbreviazione). Il sopra indicato Codice della Strada ha vigenza nelle aree ad uso pubblico, nelle aree private ad uso pubblico ma anche nelle aree ad esse equiparate. Esso è composto da sette titoli ma in questo elaborato verranno trattati principalmente solo i penultimi due, il titolo quinto inerente alle norme di comportamento che gli utenti della strada sono tenuti ad osservare e il titolo sesto che regola le procedure per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente codice, e nello specifico ci occuperemo solo delle violazioni amministrative in esso indicate, trascurando le violazioni di natura penale. Per quanto concerne le norme disciplinanti la procedura da applicare da parte degli organi accertatori nei confronti dei contravventori alle disposizioni amministrative codificate, si fa riferimento oltre che al Decreto Legislativo numero 285 del 1992 anche alla Legge 24 novembre 1981, numero 689, detta legge di Depenalizzazione. Il presente elaborato si prefigge lo scopo di semplificare le varie disposizioni in materia di circolazione stradale e i relativi comportamenti che si ritengono corretti sotto l’aspetto della sicurezza stradale e alle quali le persone, denominati utenti della strada, sia quando camminano e altrettanto qualora conducano un veicolo, è necessario che rispettino nel percorrere delle aree esterne ad uso pubblico o a quest’ultime equiparate. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, per circolare sulle strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, devono essere provvisti obbligatoriamente, dietro il corrispettivo di un premio, della copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi, in abbreviazione RCA, ai sensi della Legge 24/12/1969, numero 990, rimasta in vigore, seppur spesso modificata, fino all’emanazione del Codice delle Assicurazioni Private - C.A.P., Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 07/09/2005, numero 209.
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