Management is a prerogative of the administrative body of corporations which, especially in large companies, is composed of executive and non-executive members and acts according to the collegiate method. However, collegiality is balanced, also for the sake of greater efficiency, by the delegation of (delegable) powers of the board to one or more directors. Despite the importance that the delegation of powers had assumed in practice, it was only with the codification of 1942 that it came to have a regulation, albeit a meagre one, which was then subject to reform by Legislative Decree 5 and 6/2003. With the entry into force of the Civil Code in 1942, there was a first innovative discipline of delegation, which provided for the possibility of conferring the (delegable) powers of the Board of Directors to one or more directors. In the context of the codification, Article 2392 of the Italian Civil Code was also introduced concerning the liability of directors, which has aroused great interest from the doctrine, as well as delicate problems of application in jurisprudence. The reform represents a paradigm shift, on which the paper is focused. A first profile is represented by the clear separation of powers and duties between managing and non-managing directors (art. 2381, paragraphs 3, 5 and 6 of the Civil Code). The reform has had the merit of detailing the previous provision by distinguishing the powers of the managing directors from those of the delegating directors. A subsequent point of interest, introduced with the 2003 reform, is the duty to act in an informed manner pursuant to Article 2381, paragraph 6, of the Italian Civil Code, which represents a mode of diligent conduct to which all directors must adhere. In order to comply with this latter duty, then, pursuant to the same provision, in the event that the management information received by the board is not sufficient, it is up to the directors to request that the relevant information be provided by the board. Another very important aspect is the provision of Article 2403 of the Italian Civil Code which, by providing for the duty of the Board of Statutory Auditors to supervise, among others, compliance with the principles of correct administration, has elevated the latter to a general clause of conduct for directors, whose only explanation is represented, again by Article 2403 of the Italian Civil Code, by the adequacy of the organizational, administrative and accounting structure. The reforming force of Legislative Decree 2003 No. 6 has also innovated other areas of company law in terms of transparency of decision-making processes to which the issue of the duty to communicate the existence of interests of directors (potentially) in conflict with those of the company, as well as transactions with related parties, is linked. Finally, a last provision that has been significantly amended is Article 2392 of the Italian Civil Code concerning the liability of directors. Under the previous regulations, the directors had the duty to supervise the general management trend which, as a result of undue extensions, ended up transforming the directors' liability into a "substantially objective liability". The new Article 2392 of the Italian Civil Code, while retaining the original structure, contains elements of great novelty, such as the removal of the duty to supervise the general management performance, now replaced by more specified duties to which the directors' liabilities are connected.
La gestione delle società per azioni è una prerogativa dell'organo amministrativo che, soprattutto nelle grandi aziende, è composto da membri esecutivi e non esecutivi e agisce secondo il metodo collegiale. La collegialità è però bilanciata, anche ai fini di una maggiore efficienza, dalla delega di poteri (delegabili) del consiglio ad uno o più amministratori. Nonostante l'importanza che la delega di poteri aveva assunto nella pratica, è solo con la codificazione del 1942 che si è arrivati ad avere una disciplina che è stata poi oggetto di riforma con i DD. Lgs. 5 e 6/2003. Con l'entrata in vigore del Codice Civile nel 1942, vi fu una prima disciplina innovativa della delega, che prevedeva la possibilità di conferire i poteri del Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori. Nell'ambito della codificazione è stato introdotto anche l'art. 2392 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori, che ha suscitato grande interesse da parte della dottrina, nonché delicati problemi applicativi in giurisprudenza. La riforma rappresenta un mutamento di paradigma, sul quale l'elaborato si concentra. Un primo profilo è rappresentato dalla chiara separazione dei poteri e dei doveri tra amministratori delegati e non delegati (art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c.). La riforma ha avuto il merito di precisare la precedente disposizione distinguendo i poteri degli amministratori delegati da quelli degli amministratori delegati. Un successivo punto di interesse, introdotto con la riforma del 2003, è il dovere di agire in modo informato ai sensi dell'art. 2381, co. 6, c.c., che rappresenta una modalità di condotta diligente cui tutti gli amministratori devono attenersi. Per adempiere a quest'ultimo dovere, poi, ai sensi della stessa disposizione, nel caso in cui le informazioni sulla gestione ricevute dal consiglio di amministrazione non siano sufficienti, spetta agli amministratori chiedere che ulteriori informazioni siano fornite dal consiglio stesso. Un altro aspetto molto importante è il disposto dell'art. 2403 c.c. che, prevedendo il dovere dell'organo di controllo di vigilare, inter alia, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ha elevato quest'ultimo a clausola generale di comportamento per gli amministratori, la cui unica esplicitazione è rappresentata proprio dall'art. 2403 c.c. La riforma del D.Lgs. 2003 n. 6 ha innovato anche altre aree del diritto societario in termini di trasparenza dei processi decisionali cui sono collegate sia la questione del dovere di comunicare l'esistenza di interessi degli amministratori (potenzialmente) in conflitto con quelli della società, nonché la materia relativa alle operazioni con parti correlate. Infine, un'ultima disposizione che è stata significativamente modificata è l'art. 2392 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori. In base alla precedente normativa, gli amministratori avevano il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione che aveva finito per trasformare la responsabilità degli amministratori in una "responsabilità sostanzialmente oggettiva". Il nuovo articolo 2392 c.c., pur mantenendo la struttura originaria, contiene elementi di grande novità, come la soppressione dell'obbligo di vigilanza sull'andamento generale della gestione, ora sostituito da compiti più specifici ai quali sono collegate le responsabilità degli amministratori.
Consiglio di amministrazione e organi delegati: poteri, doveri e responsabilità
VERNERO, LUCA
2019/2020
Abstract
La gestione delle società per azioni è una prerogativa dell'organo amministrativo che, soprattutto nelle grandi aziende, è composto da membri esecutivi e non esecutivi e agisce secondo il metodo collegiale. La collegialità è però bilanciata, anche ai fini di una maggiore efficienza, dalla delega di poteri (delegabili) del consiglio ad uno o più amministratori. Nonostante l'importanza che la delega di poteri aveva assunto nella pratica, è solo con la codificazione del 1942 che si è arrivati ad avere una disciplina che è stata poi oggetto di riforma con i DD. Lgs. 5 e 6/2003. Con l'entrata in vigore del Codice Civile nel 1942, vi fu una prima disciplina innovativa della delega, che prevedeva la possibilità di conferire i poteri del Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori. Nell'ambito della codificazione è stato introdotto anche l'art. 2392 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori, che ha suscitato grande interesse da parte della dottrina, nonché delicati problemi applicativi in giurisprudenza. La riforma rappresenta un mutamento di paradigma, sul quale l'elaborato si concentra. Un primo profilo è rappresentato dalla chiara separazione dei poteri e dei doveri tra amministratori delegati e non delegati (art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c.). La riforma ha avuto il merito di precisare la precedente disposizione distinguendo i poteri degli amministratori delegati da quelli degli amministratori delegati. Un successivo punto di interesse, introdotto con la riforma del 2003, è il dovere di agire in modo informato ai sensi dell'art. 2381, co. 6, c.c., che rappresenta una modalità di condotta diligente cui tutti gli amministratori devono attenersi. Per adempiere a quest'ultimo dovere, poi, ai sensi della stessa disposizione, nel caso in cui le informazioni sulla gestione ricevute dal consiglio di amministrazione non siano sufficienti, spetta agli amministratori chiedere che ulteriori informazioni siano fornite dal consiglio stesso. Un altro aspetto molto importante è il disposto dell'art. 2403 c.c. che, prevedendo il dovere dell'organo di controllo di vigilare, inter alia, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ha elevato quest'ultimo a clausola generale di comportamento per gli amministratori, la cui unica esplicitazione è rappresentata proprio dall'art. 2403 c.c. La riforma del D.Lgs. 2003 n. 6 ha innovato anche altre aree del diritto societario in termini di trasparenza dei processi decisionali cui sono collegate sia la questione del dovere di comunicare l'esistenza di interessi degli amministratori (potenzialmente) in conflitto con quelli della società, nonché la materia relativa alle operazioni con parti correlate. Infine, un'ultima disposizione che è stata significativamente modificata è l'art. 2392 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori. In base alla precedente normativa, gli amministratori avevano il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione che aveva finito per trasformare la responsabilità degli amministratori in una "responsabilità sostanzialmente oggettiva". Il nuovo articolo 2392 c.c., pur mantenendo la struttura originaria, contiene elementi di grande novità, come la soppressione dell'obbligo di vigilanza sull'andamento generale della gestione, ora sostituito da compiti più specifici ai quali sono collegate le responsabilità degli amministratori.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
816786_tesi.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.75 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.75 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/104529