Con la presente disamina vengono presi in considerazione i diritti successori del convivente, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale. Con la legge 76 del 2016, meglio conosciuta come legge Cirinnà, il legislatore è intervenuto in maniera profonda sull'assetto del diritto di famiglia, disciplinando due distinti modelli famigliari: la famiglia same-sex e la famiglia di fatto. Ratio della nuova legge è quella di proporre una regolamentazione più completa dei suddetti modelli, in modo tale da offrire ingresso “ufficiale”, nel nostro ordinamento, ad un quadro di chiaro pluralismo della famiglia. Tuttavia, ben scarso rilievo si è dato alle convivenze di fatto, la cui disciplina è rimasta pressoché identica a quella del passato; inoltre, vi è un'assoluta diversità tra la convivenza e la normativa sul matrimonio, in particolare, per quanto concerne i diritti di natura successoria del convivente superstite nell'ipotesi di morte dell'altro convivente. Nel merito, si può evidenziare che al convivente superstite vengono riconosciuti soltanto alcuni modesti legati ex lege, poiché il legislatore non gli attribuisce la qualità di legittimario né di erede, a differenza di quanto ha previsto con riferimento alla persona unita civilmente. Pertanto, una volta constatato che al convivente vengono riconosciuti ben pochi diritti successori, risulta necessario prendere in considerazione strumenti alternativi che possano, in tale contesto, supplire a suddetta mancanza. Lo strumento più diffuso, nella prassi, tra i conviventi, per assicurarsi reciproci diritti successori, è il testamento, negozio mortis causa, che consente al convivente di decidere, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, le modalità di gestione del suo patrimonio. Oltre al testamento, però, vi sono anche altri possibili strumenti a tutela del convivente, che si caratterizzano per essere negozi inter vivos con effetti post mortem - nei quali, cioè, l'evento morte rappresenta il momento in cui si consolidano gli effetti di un negozio giuridico posto in essere durante la vita del suo titolare. Tutti questi strumenti però devono sempre fare i conti con le disposizioni relative ai legittimari: ciascun convivente può istituire erede l'altro partner, o beneficiarlo di disposizioni a titolo di legato, solamente nei limiti della quota disponibile, al fine di evitare eventuali future azioni di riduzione promosse da un legittimario. La soluzione raggiunta dalla legge Cirinnà ha dunque tradito le aspettative e non ha apportato alcuna modifica significativa, ma ha ulteriormente ingessato il sistema successorio odierno, probabilmente esaltandone le criticità e rendendo, ancora più palese, la necessità di un generale ripensamento in merito.
I diritti successori del convivente
CHINO, BEATRICE
2019/2020
Abstract
Con la presente disamina vengono presi in considerazione i diritti successori del convivente, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale. Con la legge 76 del 2016, meglio conosciuta come legge Cirinnà, il legislatore è intervenuto in maniera profonda sull'assetto del diritto di famiglia, disciplinando due distinti modelli famigliari: la famiglia same-sex e la famiglia di fatto. Ratio della nuova legge è quella di proporre una regolamentazione più completa dei suddetti modelli, in modo tale da offrire ingresso “ufficiale”, nel nostro ordinamento, ad un quadro di chiaro pluralismo della famiglia. Tuttavia, ben scarso rilievo si è dato alle convivenze di fatto, la cui disciplina è rimasta pressoché identica a quella del passato; inoltre, vi è un'assoluta diversità tra la convivenza e la normativa sul matrimonio, in particolare, per quanto concerne i diritti di natura successoria del convivente superstite nell'ipotesi di morte dell'altro convivente. Nel merito, si può evidenziare che al convivente superstite vengono riconosciuti soltanto alcuni modesti legati ex lege, poiché il legislatore non gli attribuisce la qualità di legittimario né di erede, a differenza di quanto ha previsto con riferimento alla persona unita civilmente. Pertanto, una volta constatato che al convivente vengono riconosciuti ben pochi diritti successori, risulta necessario prendere in considerazione strumenti alternativi che possano, in tale contesto, supplire a suddetta mancanza. Lo strumento più diffuso, nella prassi, tra i conviventi, per assicurarsi reciproci diritti successori, è il testamento, negozio mortis causa, che consente al convivente di decidere, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, le modalità di gestione del suo patrimonio. Oltre al testamento, però, vi sono anche altri possibili strumenti a tutela del convivente, che si caratterizzano per essere negozi inter vivos con effetti post mortem - nei quali, cioè, l'evento morte rappresenta il momento in cui si consolidano gli effetti di un negozio giuridico posto in essere durante la vita del suo titolare. Tutti questi strumenti però devono sempre fare i conti con le disposizioni relative ai legittimari: ciascun convivente può istituire erede l'altro partner, o beneficiarlo di disposizioni a titolo di legato, solamente nei limiti della quota disponibile, al fine di evitare eventuali future azioni di riduzione promosse da un legittimario. La soluzione raggiunta dalla legge Cirinnà ha dunque tradito le aspettative e non ha apportato alcuna modifica significativa, ma ha ulteriormente ingessato il sistema successorio odierno, probabilmente esaltandone le criticità e rendendo, ancora più palese, la necessità di un generale ripensamento in merito.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
762693_dirittisuccessoridelconvivente.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
971.73 kB
Formato
Adobe PDF
|
971.73 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/103990