Lo studio presenta le due principali azioni esperibili dinanzi al giudice amministrativo per far fronte all'inerzia amministrativa rappresentate dall'azione avverso il silenzio e l'azione risarcitoria, esperibili al fine di tutelare l'interesse legittimo pretensivo di cui è titolare l'istante e nei confronti del quale sorge l'obbligo per la pubblica amministrazione di provvedere. Dopo una breve presentazione dell'istituto del silenzio inadempimento, si sono analizzati i rimedi suddetti non solo dal punto di vista normativo, che nella maggior parte delle volte ha recepito le elaborazioni cui era giunta la giurisprudenza. Il rito sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è previsto dall'ordinamento come strumento ad hoc attivabile di fronte al silenzio non qualificato della p.a. volto a perseguire il bene della vita finale, ossia il provvedimento richiesto. Nonostante l'attribuzione al giudice del silenzio del potere di conoscere la fondatezza dell'istanza, così da poter determinare il contenuto del provvedimento richiesto, tale ampliamento della sua cognizione risulta limitato alle sole ipotesi di attività vincolata e ai casi in cui la discrezionalità amministrativa è esaurita. Ne consegue che il legislatore abbia inteso valorizzare la natura speciale e acceleratoria del rito al fine di garantire una risposta espressa dell'amministrazione alla pretesa dell'istante piuttosto che una tutela piena ed effettiva che permetterebbe al privato di conseguire l'utilità finale, ossia il provvedimento richiesto. Ulteriore rimedio è rappresentato dall'azione risarcitoria, la quale può essere esercitata da colui che abbia subito un danno come conseguenza dell'inerzia amministrativa, intesa sia come totale mancata emanazione del provvedimento sia come adempimento tardivo. La risarcibilità del danno da ritardo è fortemente condizionata dalla qualificazione del tempo come bene della vita autonomo e meritevole di tutela, perché, nel caso in cui si dovesse condividere la sua autonomia, il ricorrente sarebbe titolare non solo dell'interesse al conseguimento dell'utilità finale entro i tempi stabiliti dalla legge, ma anche di un secondo interesse, cioè quello di certezza delle tempistiche procedimentali che non avrebbe solo carattere strumentale al primo, ma rileverebbe anch'esso come interesse pretensivo. Secondo questa impostazione dovrebbe essere risarcibile anche il danno da “mero ritardo”, perché la posizione giuridica soggettiva dell'istante subirebbe un pregiudizio dal semplice decorso infruttuoso dei termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento. Numerosi sono ancora i dubbi che hanno portato allo sviluppo di tesi giurisprudenziali e dottrinali opposte e per questo motivo attualmente non è possibile affermare l'esistenza di orientamenti consolidati soprattutto in riferimento al valore attribuibile al fattore tempo nei rapporti tra amministrazione e privati e all'individuazione di quali siano gli interessi legittimi pretensivi lesi dall'inerzia amministrativa.

I poteri del giudice amministrativo contro il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione

DE LUCA, FRANCESCA
2018/2019

Abstract

Lo studio presenta le due principali azioni esperibili dinanzi al giudice amministrativo per far fronte all'inerzia amministrativa rappresentate dall'azione avverso il silenzio e l'azione risarcitoria, esperibili al fine di tutelare l'interesse legittimo pretensivo di cui è titolare l'istante e nei confronti del quale sorge l'obbligo per la pubblica amministrazione di provvedere. Dopo una breve presentazione dell'istituto del silenzio inadempimento, si sono analizzati i rimedi suddetti non solo dal punto di vista normativo, che nella maggior parte delle volte ha recepito le elaborazioni cui era giunta la giurisprudenza. Il rito sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. è previsto dall'ordinamento come strumento ad hoc attivabile di fronte al silenzio non qualificato della p.a. volto a perseguire il bene della vita finale, ossia il provvedimento richiesto. Nonostante l'attribuzione al giudice del silenzio del potere di conoscere la fondatezza dell'istanza, così da poter determinare il contenuto del provvedimento richiesto, tale ampliamento della sua cognizione risulta limitato alle sole ipotesi di attività vincolata e ai casi in cui la discrezionalità amministrativa è esaurita. Ne consegue che il legislatore abbia inteso valorizzare la natura speciale e acceleratoria del rito al fine di garantire una risposta espressa dell'amministrazione alla pretesa dell'istante piuttosto che una tutela piena ed effettiva che permetterebbe al privato di conseguire l'utilità finale, ossia il provvedimento richiesto. Ulteriore rimedio è rappresentato dall'azione risarcitoria, la quale può essere esercitata da colui che abbia subito un danno come conseguenza dell'inerzia amministrativa, intesa sia come totale mancata emanazione del provvedimento sia come adempimento tardivo. La risarcibilità del danno da ritardo è fortemente condizionata dalla qualificazione del tempo come bene della vita autonomo e meritevole di tutela, perché, nel caso in cui si dovesse condividere la sua autonomia, il ricorrente sarebbe titolare non solo dell'interesse al conseguimento dell'utilità finale entro i tempi stabiliti dalla legge, ma anche di un secondo interesse, cioè quello di certezza delle tempistiche procedimentali che non avrebbe solo carattere strumentale al primo, ma rileverebbe anch'esso come interesse pretensivo. Secondo questa impostazione dovrebbe essere risarcibile anche il danno da “mero ritardo”, perché la posizione giuridica soggettiva dell'istante subirebbe un pregiudizio dal semplice decorso infruttuoso dei termini previsti dalla legge per la conclusione del procedimento. Numerosi sono ancora i dubbi che hanno portato allo sviluppo di tesi giurisprudenziali e dottrinali opposte e per questo motivo attualmente non è possibile affermare l'esistenza di orientamenti consolidati soprattutto in riferimento al valore attribuibile al fattore tempo nei rapporti tra amministrazione e privati e all'individuazione di quali siano gli interessi legittimi pretensivi lesi dall'inerzia amministrativa.
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