Obiettivo dell'elaborato è analizzare la natura, il contenuto e i limiti dell'interesse dell'adottato adulto all'accesso alle informazioni sulle sue origini familiari e genetiche. A questo fine è stata esaminata l'evoluzione legislativa che ha portato nel 2001 al superamento nei confronti dell'adottato del presidio del segreto, riconoscendogli la possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini, pur con alcuni limiti concernenti l'età, le motivazioni della domanda e la scelta espressa dalla madre biologica al momento del parto di rimanere anonima. E' stato poi esaminato l'accesso alle informazioni da parte di figli di genitori con i quali era stato costituito il rapporto giuridico di filiazione e da parte di figli di genitori ignoti, tramite lo studio delle diverse pronunce giudiziarie sul punto e poi approfondendo e valorizzando il mio lavoro attraverso due ricerche una quantitativa effettuata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nel biennio tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e una qualitativa attuata invece dal giudice onorario del Tribunale di Milano Augusto Bonato e con alcune interviste da me effettuate direttamente a soggetti adottati adulti. Ampio spazio è stato dedicato alla delicata questione del parto anonimo: partendo dall'analisi dell'art. 28 comma 7 l. 184/1983 si è illustrata l'evoluzione dell'erosione del divieto di accesso alle informazioni da parte di figli d'ignoti, avvenuta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale (in particolare la sentenza 278/2013) per poi giungere alle prospettive de iure condito et condendo, e quindi sia le reazioni dei tribunali per i minorenni a seguito della pronuncia costituzionale citata, sia le 8 proposte di legge in materia di accesso alle origini attualmente in discussione in Parlamento. Da ultimo si è trattato delle adozioni aperte, piene e in casi particolari (queste ultime note anche come ¿adozioni miti¿), al fine di illustrare un altro aspetto dell'erosione del presidio del segreto. La giurisprudenza ha, in alcuni casi ammesso nell'interesse del minore il mantenimento dei rapporti di fatto e talvolta anche dei rapporti giuridici tra minore e la famiglia d'origine dopo l'adozione. In questi casi il segreto e quindi il problema dell'accesso alle informazioni sulle origini da parte dell'adottato adulto sono esclusi, essendo queste già da lui conosciute.

ADOZIONE E SEGRETI

DALLA TOR, ROBERTA
2014/2015

Abstract

Obiettivo dell'elaborato è analizzare la natura, il contenuto e i limiti dell'interesse dell'adottato adulto all'accesso alle informazioni sulle sue origini familiari e genetiche. A questo fine è stata esaminata l'evoluzione legislativa che ha portato nel 2001 al superamento nei confronti dell'adottato del presidio del segreto, riconoscendogli la possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini, pur con alcuni limiti concernenti l'età, le motivazioni della domanda e la scelta espressa dalla madre biologica al momento del parto di rimanere anonima. E' stato poi esaminato l'accesso alle informazioni da parte di figli di genitori con i quali era stato costituito il rapporto giuridico di filiazione e da parte di figli di genitori ignoti, tramite lo studio delle diverse pronunce giudiziarie sul punto e poi approfondendo e valorizzando il mio lavoro attraverso due ricerche una quantitativa effettuata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nel biennio tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e una qualitativa attuata invece dal giudice onorario del Tribunale di Milano Augusto Bonato e con alcune interviste da me effettuate direttamente a soggetti adottati adulti. Ampio spazio è stato dedicato alla delicata questione del parto anonimo: partendo dall'analisi dell'art. 28 comma 7 l. 184/1983 si è illustrata l'evoluzione dell'erosione del divieto di accesso alle informazioni da parte di figli d'ignoti, avvenuta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale (in particolare la sentenza 278/2013) per poi giungere alle prospettive de iure condito et condendo, e quindi sia le reazioni dei tribunali per i minorenni a seguito della pronuncia costituzionale citata, sia le 8 proposte di legge in materia di accesso alle origini attualmente in discussione in Parlamento. Da ultimo si è trattato delle adozioni aperte, piene e in casi particolari (queste ultime note anche come ¿adozioni miti¿), al fine di illustrare un altro aspetto dell'erosione del presidio del segreto. La giurisprudenza ha, in alcuni casi ammesso nell'interesse del minore il mantenimento dei rapporti di fatto e talvolta anche dei rapporti giuridici tra minore e la famiglia d'origine dopo l'adozione. In questi casi il segreto e quindi il problema dell'accesso alle informazioni sulle origini da parte dell'adottato adulto sono esclusi, essendo queste già da lui conosciute.
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