In the latest years more and more people have a pet and the relationship human-pet has taken an important position in our society. That factor has increased the cats and dogs nutrition interest, and law protects pet food producers, pet owner, and the same animal, with the promulgation of Rule (EC) n. 767/2009 about pet food put on the market. That rule includes conditions about label, packaging and pet food description. Often, we don't know what a label indicates and the information are wrongly read. So, it has been analyzed the present rule about labels and concentrated on articles 15 and 17 about law 767/2009. Art. 15 specify the obligatory prescriptions about information on pet food, necessary to the producers to sell the product. Art. 17 specifically analyzes the pet food composition, its preservation and employment method. The label purpose for users is to made an easier purchase with a clear, precise and true information. The label most indicate the content of: humidity, protein, fat, ashes and fibers. By doing an experiment have been checked the standards of eight dry pet food to verify the same data written on the label. The results have been compared with the tolerance limit reported by the 4th part of Rule (EC) n. 767/2009, changed into Rule (UE) 2017/2279, in orders to determinate if parameters respected the tolerance limits as the law says. Fibers have been analyzed respecting the official methods to get raw energy, dry content, raw protein, ethereal extract, and raw fibers. For its investigation, the company fixed a humidity parameter of 10%, but needed a relationship due to the fact, the value lower and lower, for a good comparison. The final data don't reflect the declared by the company, but always in the tolerance range established by law, except for fiber. We suggested the producer to increase fiber contents, in order of avoiding persecutions by law. Guide reference FEDIAF, does not indicate the minimum or maximum value of fiber. If data indicated on label don't respect the real product quality and/or don't respect law conditions, producer must repair by changing pet food composition or modifying the label data. Law (EC) n. 767/2009 is fundamental for: producers because gives tips and improve information; for pet owner because a better choice with a clear label. Finally the animal is more protected.

Negli ultimi anni sempre più persone possiedono almeno un animale domestico e il rapporto uomo/animale ha assunto un ruolo molto importante nella società. Questo ha accresciuto l'interesse nei confronti dell'alimentazione di cani e gatti e la Legge ha voluto tutelare il produttore di mangimi, il proprietario dell'animale e l'animale stesso con la promulgazione del Regolamento (CE) n. 767/2009 sull'¿Immissione sul mercato e uso dei mangimi per animali da compagnia¿. Tale Regolamento comprende le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione dei mangimi. Spesso non si conosce il reale significato dell'etichetta di un mangime e le informazioni in esso riportate non sono interpretate correttamente. Lo scopo di questa tesi è stato quello di analizzare la normativa vigente in materia di etichettatura e in particolare sono stati approfonditi gli articoli 15 e 17 del Regolamento 767/2009. L'articolo 15 riporta le prescrizioni obbligatorie generali chiarendo quali informazioni relative al mangime e al produttore sono necessarie per poter commercializzare il prodotto. L'articolo 17 riporta invece le prescrizioni obbligatorie specifiche che riguardano più nel dettaglio la composizione del mangime, la sua conservabilità e le modalità di impiego. Lo scopo dell'etichetta per il consumatore è quello di facilitare l'atto di acquisto del mangime da parte del proprietario, attraverso un'informazione chiara, concisa, precisa e veritiera. L'etichetta deve riportare la composizione analitica del mangime ovvero il contenuto in umidità, proteine, grassi, ceneri e fibre. Nella parte sperimentale sono stati analizzati i tenori analitici di otto mangimi secchi al fine di verificare se corrispondessero alla reale composizione analitica riportata in etichetta degli stessi. I dati ottenuti sono stati confrontati con i limiti di tolleranza previsti dal Regolamento (UE) 2017/2279 che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 767/2009, per determinare se questi rientrassero nei range di tolleranza previsti dalla Legge. I mangimi sono stati analizzati secondo le metodiche ufficiali per la determinazione dell'energia grezza, della sostanza secca, delle ceneri grezze, della proteina grezza, dell'estratto etereo e della fibra grezza. Per le proprie indagini l'azienda ha utilizzato come parametro di umidità il 10%. Essendo però molto al di sotto del 10%, abbiamo provveduto ad un ricalcolo dei dati sulla base di un contenuto di umidità del 10% per un confronto equo. I dati ottenuti sono discrepanti con quelli dichiarati dall'azienda, rientrando comunque nei limiti di tolleranza previsti dalla Legge, eccetto per la fibra che si trova invece al di sotto dei range. Nelle linee guida FEDIAF non sono riportati valori minimi o massimi di fibra. Abbiamo consigliato al produttore di aumentare i tenori di fibra di tutti i prodotti esaminati, evitando così eventuali contestazioni legali. Nel caso in cui i dati dichiarati in etichetta non corrispondano ai reali valori del prodotto e/o non rispettino i limiti previsti per legge, il produttore deve porvi rimedio modificando la composizione del mangime o cambiando i dati in etichetta. Il Regolamento (CE) n. 767/2009 è di fondamentale importanza per: il produttore in quanto fornisce orientamenti e migliora la qualità delle informazioni fornite; per il proprietario che è più consapevole della propria scelta e per l'animale che viene maggiormente tutelato.

Etichettatura dei mangimi per animali da compagnia: legislazione e controlli analitici.

INGARAMO, CAMILLA
2018/2019

Abstract

Negli ultimi anni sempre più persone possiedono almeno un animale domestico e il rapporto uomo/animale ha assunto un ruolo molto importante nella società. Questo ha accresciuto l'interesse nei confronti dell'alimentazione di cani e gatti e la Legge ha voluto tutelare il produttore di mangimi, il proprietario dell'animale e l'animale stesso con la promulgazione del Regolamento (CE) n. 767/2009 sull'¿Immissione sul mercato e uso dei mangimi per animali da compagnia¿. Tale Regolamento comprende le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione dei mangimi. Spesso non si conosce il reale significato dell'etichetta di un mangime e le informazioni in esso riportate non sono interpretate correttamente. Lo scopo di questa tesi è stato quello di analizzare la normativa vigente in materia di etichettatura e in particolare sono stati approfonditi gli articoli 15 e 17 del Regolamento 767/2009. L'articolo 15 riporta le prescrizioni obbligatorie generali chiarendo quali informazioni relative al mangime e al produttore sono necessarie per poter commercializzare il prodotto. L'articolo 17 riporta invece le prescrizioni obbligatorie specifiche che riguardano più nel dettaglio la composizione del mangime, la sua conservabilità e le modalità di impiego. Lo scopo dell'etichetta per il consumatore è quello di facilitare l'atto di acquisto del mangime da parte del proprietario, attraverso un'informazione chiara, concisa, precisa e veritiera. L'etichetta deve riportare la composizione analitica del mangime ovvero il contenuto in umidità, proteine, grassi, ceneri e fibre. Nella parte sperimentale sono stati analizzati i tenori analitici di otto mangimi secchi al fine di verificare se corrispondessero alla reale composizione analitica riportata in etichetta degli stessi. I dati ottenuti sono stati confrontati con i limiti di tolleranza previsti dal Regolamento (UE) 2017/2279 che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 767/2009, per determinare se questi rientrassero nei range di tolleranza previsti dalla Legge. I mangimi sono stati analizzati secondo le metodiche ufficiali per la determinazione dell'energia grezza, della sostanza secca, delle ceneri grezze, della proteina grezza, dell'estratto etereo e della fibra grezza. Per le proprie indagini l'azienda ha utilizzato come parametro di umidità il 10%. Essendo però molto al di sotto del 10%, abbiamo provveduto ad un ricalcolo dei dati sulla base di un contenuto di umidità del 10% per un confronto equo. I dati ottenuti sono discrepanti con quelli dichiarati dall'azienda, rientrando comunque nei limiti di tolleranza previsti dalla Legge, eccetto per la fibra che si trova invece al di sotto dei range. Nelle linee guida FEDIAF non sono riportati valori minimi o massimi di fibra. Abbiamo consigliato al produttore di aumentare i tenori di fibra di tutti i prodotti esaminati, evitando così eventuali contestazioni legali. Nel caso in cui i dati dichiarati in etichetta non corrispondano ai reali valori del prodotto e/o non rispettino i limiti previsti per legge, il produttore deve porvi rimedio modificando la composizione del mangime o cambiando i dati in etichetta. Il Regolamento (CE) n. 767/2009 è di fondamentale importanza per: il produttore in quanto fornisce orientamenti e migliora la qualità delle informazioni fornite; per il proprietario che è più consapevole della propria scelta e per l'animale che viene maggiormente tutelato.
ITA
In the latest years more and more people have a pet and the relationship human-pet has taken an important position in our society. That factor has increased the cats and dogs nutrition interest, and law protects pet food producers, pet owner, and the same animal, with the promulgation of Rule (EC) n. 767/2009 about pet food put on the market. That rule includes conditions about label, packaging and pet food description. Often, we don't know what a label indicates and the information are wrongly read. So, it has been analyzed the present rule about labels and concentrated on articles 15 and 17 about law 767/2009. Art. 15 specify the obligatory prescriptions about information on pet food, necessary to the producers to sell the product. Art. 17 specifically analyzes the pet food composition, its preservation and employment method. The label purpose for users is to made an easier purchase with a clear, precise and true information. The label most indicate the content of: humidity, protein, fat, ashes and fibers. By doing an experiment have been checked the standards of eight dry pet food to verify the same data written on the label. The results have been compared with the tolerance limit reported by the 4th part of Rule (EC) n. 767/2009, changed into Rule (UE) 2017/2279, in orders to determinate if parameters respected the tolerance limits as the law says. Fibers have been analyzed respecting the official methods to get raw energy, dry content, raw protein, ethereal extract, and raw fibers. For its investigation, the company fixed a humidity parameter of 10%, but needed a relationship due to the fact, the value lower and lower, for a good comparison. The final data don't reflect the declared by the company, but always in the tolerance range established by law, except for fiber. We suggested the producer to increase fiber contents, in order of avoiding persecutions by law. Guide reference FEDIAF, does not indicate the minimum or maximum value of fiber. If data indicated on label don't respect the real product quality and/or don't respect law conditions, producer must repair by changing pet food composition or modifying the label data. Law (EC) n. 767/2009 is fundamental for: producers because gives tips and improve information; for pet owner because a better choice with a clear label. Finally the animal is more protected.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/100226