ITA
Il contratto estimatorio Il contratto estimatorio, divenuto nel codice civile del 1942 una figura giuridica autonoma, è definito (art. 1556 c.c.) come il contratto in virtù del quale una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose stesse nel termine stabilito. Gli ulteriori elementi caratterizzanti la figura emergono dall'art. 1558 c.c. , dal quale si desume che la parte che riceve la cosa in consegna, ossia l'accipiens, acquista, fin da quel momento, il potere di disporre della stessa. L'elemento caratteristico del contratto estimatorio che consente di distinguerlo dalle figure vicine, quali la vendita, la commissione e il deposito, è costituito dalla facoltà dell'accipiens, in alternativa all'obbligo di pagare il prezzo al tradens, di restituire a costui le cose entro il termine prefissato. Il contratto non mira, quindi, a realizzare uno scambio di cosa contro prezzo, ma a rendere possibile un affidamento della merce all'accipiens in funzione di una successiva eventuale vendita della stessa a terzi. Il contratto estimatario consente, infatti, ai commercianti, specialmente ai rivenditori al dettaglio, di rifornirsi di merci, anche in cospicue quantità, senza essere costretti a pagarle immediatamente al grossista o al produttore immobilizzando ingenti capitali e, dall'altro, permette loro di sfuggire al rischio economico dell'invenduto, restituendo le merci non esitate. Quanto alla determinazione dei caratteri fisionomici e del congegno effettuale del contratto, l'effetto veramente caratteristico è costituito dal conferimento all'accipiens della legittimazione a disporre dei beni a lui consegnati, in forza di un'investitura che gli permette di vendere i beni stessi in nome e per conto proprio, i quali rimangono fino a quel momento di proprietà del tradens. E' sempre l'art. 1556 c.c. ad indicare tra i requisiti del contratto il prezzo, al cui pagamento l'accipiens è tenuto quando non si avvalga della facoltà di restituire le cose ricevute, il termine, che è considerato inessenziale e al cui decorso si possono ricollegare effetti diversi e la restituzione, intesa come facoltà alternativa dell'accipiens e come condizione al verificarsi della quale vengono meno gli effetti del contratto. La proprietà della cosa non passa all' accipiens, ma resta al tradens; con la consegna passano ¿nella loro integrità¿, tutti i rischi inerenti alle cose, con la conseguenza che, in caso di distruzione o di semplice deterioramento, anche fortuito, l'accipiens sarà senz'altro tenuto al pagamento del prezzo. In tale modo si spiega perché, secondo l'art. 1558 c.c., i creditori dell'accipiens non possono pignorare o sequestrare il bene finchè il prezzo non sia stato pagato. Per lo stesso motivo deve ritenersi che i creditori del tradens possono pignorare il bene presso l'accipiens, dal momento che il tradens perde il potere di disposizione sulle cose consegnate fino a che non gli siano restituite. L'identificazione del contratto estimatorio può presentare alcune difficoltà in quanto la denominazione ¿contratto estimatorio¿ è estranea al mercato, che invece conosce la figura con il nome di ¿contratto in conto deposito¿o ¿in sospeso¿.
IMPORT DA TESIONLINE