Il contratto estimatorio
Il contratto estimatorio, divenuto nel codice civile del 1942 una
figura giuridica autonoma, è definito (art. 1556 c.c.) come il
contratto in virtù del quale una parte (tradens) consegna una o più
cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il
prezzo, salvo che restituisca le cose stesse nel termine stabilito.
Gli ulteriori elementi caratterizzanti la figura emergono dall'art.
1558 c.c. , dal quale si desume che la parte che riceve la cosa in
consegna, ossia l'accipiens, acquista, fin da quel momento, il
potere di disporre della stessa. L'elemento caratteristico del
contratto estimatorio che consente di distinguerlo dalle figure
vicine, quali la vendita, la commissione e il deposito, è costituito
dalla facoltà dell'accipiens, in alternativa all'obbligo di pagare
il prezzo al tradens, di restituire a costui le cose entro il
termine prefissato. Il contratto non mira, quindi, a realizzare uno
scambio di cosa contro prezzo, ma a rendere possibile un affidamento
della merce all'accipiens in funzione di una successiva eventuale
vendita della stessa a terzi. Il contratto estimatario consente,
infatti, ai commercianti, specialmente ai rivenditori al dettaglio,
di rifornirsi di merci, anche in cospicue quantità, senza essere
costretti a pagarle immediatamente al grossista o al produttore
immobilizzando ingenti capitali e, dall'altro, permette loro di
sfuggire al rischio economico dell'invenduto, restituendo le merci
non esitate. Quanto alla determinazione dei caratteri fisionomici e
del congegno effettuale del contratto, l'effetto veramente
caratteristico è costituito dal conferimento all'accipiens della
legittimazione a disporre dei beni a lui consegnati, in forza di
un'investitura che gli permette di vendere i beni stessi in nome e
per conto proprio, i quali rimangono fino a quel momento di
proprietà del tradens. E' sempre l'art. 1556 c.c. ad indicare tra i
requisiti del contratto il prezzo, al cui pagamento l'accipiens è
tenuto quando non si avvalga della facoltà di restituire le cose
ricevute, il termine, che è considerato inessenziale e al cui
decorso si possono ricollegare effetti diversi e la restituzione,
intesa come facoltà alternativa dell'accipiens e come condizione al
verificarsi della quale vengono meno gli effetti del contratto. La
proprietà della cosa non passa all' accipiens, ma resta al tradens;
con la consegna passano ¿nella loro integrità¿, tutti i rischi
inerenti alle cose, con la conseguenza che, in caso di distruzione o
di semplice deterioramento, anche fortuito, l'accipiens sarà
senz'altro tenuto al pagamento del prezzo. In tale modo si spiega
perché, secondo l'art. 1558 c.c., i creditori dell'accipiens non
possono pignorare o sequestrare il bene finchè il prezzo non sia
stato pagato. Per lo stesso motivo deve ritenersi che i creditori
del tradens possono pignorare il bene presso l'accipiens, dal
momento che il tradens perde il potere di disposizione sulle cose
consegnate fino a che non gli siano restituite.
L'identificazione del contratto estimatorio può presentare alcune
difficoltà in quanto la denominazione ¿contratto estimatorio¿ è
estranea al mercato, che invece conosce la figura con il nome
di ¿contratto in conto deposito¿o ¿in sospeso¿.