L'arbitrato è considerato un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie rispetto alla giurisdizione statale. Esso rientra tra i cosiddetti mezzi stragiudiziali. Con tale espressione si fa riferimento al ricorso di due o più soggetti, che abbiano un rapporto contrattuale in corso o intendano costituirlo o ancora si siano determinati a formarlo in via progressiva, di rivolgersi a uno o più soggetti terzi affidando loro il compito di decidere la controversia. Il terzo o i terzi non sono giudici togati. Infatti, ¿mezzo stragiudiziale¿ significa che i soggetti richiesti di compiere questo compito svolgano la funzione da semplici privati. Negli ordinamenti democratici, il ricorso all'arbitrato costituisce la conseguenza del riconoscimento dell'autonomia privata, ovvero i soggetti possono ricorrervi nei limiti in cui possono disporre dei diritti controversi e tramite atti di autonomia privata. Relativamente all'autonomia delle parti, vi è stato un lungo percorso da parte della giurisprudenza costituzionale che ha portato a delle recenti pronunce nel 2018 (sentenza 30 gennaio 2018, n. 13 e la sentenza 13 giugno 2018, n. 123) e un'importante ordinanza del 21 febbraio 2019, n. 21. Anche le controversie amministrative, ovvero quelle in cui è parte un ente pubblico, e non solo quelle fra privati, possono essere risolte tramite l'istituto dell'arbitrato. Nelle controversie amministrative, l'istituto dell'arbitrato è quello riconducibile all'arbitrato disciplinato agli artt. 806 ss c.p.c. che sono quindi applicabili anche a tali controversie, salvo il rinvio a norme sostitutive, integrative e derogatorie. La P.A. però non può fare ricorso al c.d. arbitrato irrituale o libero mentre al contrario, la P.A. può ricorrere al c.d. arbitrato rituale. Fino alla L. n. 205/2000 le controversie relative a diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo erano ritenute materia non arbitrabile sia dalla giurisprudenza civile e sia da quella amministrativa. L'incompromettibilità derivava dal considerare l'arbitrato come uno strumento alternativo alla sola giurisdizione civile ordinaria. L'inarbitrabilità era anche riconducibile alla sopravvenuta indisponibilità dei diritti soggettivi che il legislatore aveva ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Oggi, invece, l'arbitrato, ponendosi fuori dalla giurisdizione statale, è alternativo sia alla giurisdizione civile e sia alla giurisdizione amministrativa. Il legislatore ha risolto il problema dell'arbitrabilità dei diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva con l'introduzione dell'art. 12 c.p.a., in cui è confluito l'art. 6, comma 2, L. n. 205/2000. Tra le innovazioni del nuovo codice del processo amministrativo in tema di arbitrato vi sono l'aver espressamente previsto la possibilità del ricorso per ottemperanza dei lodi arbitrali e l'aver individuato un elenco esaustivo delle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale elenco è previsto all'art. 133 c.p.a. che appunto prevede quali controversie possono essere compromesse per arbitri. Relativamente all'arbitrato nei contratti pubblici, L'attività negoziale della Pubblica Amministrazione è intesa come l'insieme degli atti e dei comportamenti preordinati al perseguimento di un fine pubblico. L'ordinamento amministrativo, negli ultimi anni, ha dato un forte impulso ai contratti della Pubblica Amministrazione e ha incentivato espressamente tale attività negoziale attraverso l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 241/1990. ​